Un caso particolare di Trust istituito per tutelare il figlio e la convivente

Si rivolgeva a noi il Sig. Andrea che ci esponeva il seguente caso: “Sono uno stimato medico chirurgo, ho un figlio di nome Leonardo e convivo da molti anni con Ilaria. Sono proprietario, grazie all’eredità lasciata da mio nonno, di due dimore storiche considerate beni culturali ex D.lgs. n. 42/2004. Vorrei cercare di proteggere questi beni dalle vicissitudini legate alla mia professione e fare in modo che le proprietà vengano amministrate nell’interesse di mio figlio e della mia attuale compagna, soprattutto qualora io dovessi venire meno”.

La situazione sottoposta alla nostra attenzione ben poteva essere gestita per mezzo dell’istituzione di un Trust volto alla protezione e pianificazione del patrimonio, anche in un’ottica successoria.

Abbiamo consigliato al Sig. Andrea di prendere in considerazione l’ipotesi di istituire un Trust e di prevedere quali Beneficiari dello stesso la convivente (altrimenti non tutelata dall’ordinamento italiano) ed il figlio. Data la particolare delicatezza degli interessi coinvolti, dovendo proteggere anche la posizione di un minore, è stato suggerito di nominare quale Guardiano del Trust una zia di Leonardo, Arianna, persona particolarmente vicina alla famiglia. Poiché la stessa risultava essere a conoscenza di ogni esigenza e peculiarità dei Beneficiari, ci è sembrato opportuno fare in modo di riservarle anche importanti poteri di informativa e prevedere che alcune decisioni strategiche, in punto di gestione, passassero dal suo preventivo assenso. Il Trustee, invece, non poteva che essere una Trust Company (società che si occupa, in maniera professionale, della gestione di Trust) con una consolidata storia alle spalle e con una reputazione piuttosto marcata. La persona giuridica concretamente individuata risultava essere idonea a gestire con lungimiranza, anche sulla base delle indicazioni contenute nell’atto istitutivo, i beni facenti parte del Fondo in Trust.

Nella fattispecie concreta, ben potendo apportare in Trust qualsiasi tipologia di bene e diritto, il Disponente ha deciso di trasferire la piena proprietà di un immobile, nonché la nuda proprietà del secondo bene, riservandosi, in questo caso, il diritto reale di abitazione. Tale accorgimento, che comunque era volto a far fronte alle necessità del cliente, ha permesso anche di scongiurare che i beni, destinati al soddisfacimento delle esigenze future di Leonardo ed Ilaria, potessero essere sottratti da eventuali creditori. Il rischio era soprattutto quello di lasciare senza sostanze economiche i propri cari nel caso in cui Andrea, malauguratamente, fosse incorso in un errore professionale. Inoltre, appare appena il caso di osservare come il diritto di abitazione, a differenza di quello di usufrutto, non sia pignorabile.

Dal punto di vista operativo, configurandosi gli apporti in Trust di cui si discute come atti a titolo gratuito, non è sorto alcun diritto di prelazione a favore dell’Ente Pubblico sui beni culturali (immobili) trasferiti dal Disponente al Trustee.

L’operazione pianificatoria si è dimostrata particolarmente interessante anche dal punto di vista impositivo. Infatti, in caso di donazione, altra liberalità o atto gratuito tra vivi (concetto nel quale ricade anche lo spostamento di beni che avviene nell’ambito dello Strumento Trust), aventi ad oggetto beni culturali vincolati, il Legislatore ha previsto l’applicazione della sola imposta di registro, da versarsi in misura fissa (€ 200,00), con esclusione dell’ulteriore imposta di donazione e successione. Inoltre, se colui che è tenuto al versamento dell’IMU è soggetto IRES (caso, ad esempio, in cui in un Trust opaco sia apportata la piena proprietà del bene immobile), l’aliquota prevista può essere ridotta da parte dei singoli Comuni.

Trust “autodestinato”, AdE interviene sul trattamento impositivo

Civile 16 Febbraio 2021

Trust “autodestinato”, AdE interviene sul trattamento impositivo

di Andrea Bosisio

In breve
Nella Risposta all’interpello n. 106/2021, le Entrate accolgono l’indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità

“Non potendo il Disponente essere parente di se stesso e non essendo dunque prevista tale ipotesi dalla Legge, l’aliquota da applicare deve essere quella massima prevista per le donazioni “ad altri soggetti”, senza applicazione di franchigia alcuna”.

Questo è quello che ci si è sentiti dire, spesso, da parte dell’AdE in tema di Trust c.d. autodestinati, ovverosia ipotesi nelle quali il Disponente viene indicato anche quale Beneficiario all’interno dell’atto istitutivo. Non è passato molto tempo dagli ultimi interventi per mezzo dei quali l’Amministrazione Finanziaria ricordava il proprio orientamento interpretativo in merito alla fattispecie richiamata, con conseguente necessità dei professionisti del settore di uniformarsi agli approdi raggiunti, salvo il rischio di andare incontro a spiacevoli sorprese.

15 febbraio 2021. Di acqua sotti i ponti ne è passata, e parecchia anche. Per lo più per merito della giurisprudenza, soprattutto di legittimità. Inutile qui richiamarla, non ve n’è motivo. Si è scritto molto, forse anche troppo, circa il momento impositivo in tema di imposte di donazione e successione con riferimento al Trust e altre questioni strettamente attinenti.

Orientamenti della Corte di Cassazione, per l’appunto, mai accolti dall’Amministrazione Finanziaria all’interno delle proprie Circolari e Risposte ad Interpello. E così si giunge ad un giorno di metà febbraio 2021, momento in cui si intravedono i primi cenni di apertura dell’AdE verso un approccio più sistematico ed organico alle dinamiche relative ad uno Strumento nobile e millenario quale è, per l’appunto, il Trust.

L’occasione per aprire i propri orizzonti interpretativi si intravede nell’ambito della Risposta ad Interpello n. 106/2021. Caso molto particolare e delicato, quello affrontato, in cui viene in rilievo un Trust estero revocabile che è stato in passato già ritenuto essere soggetto interposto, ai fini fiscali, ai sensi dell’articolo 37, comma 3 del D.P.R. n. 600 del 1973, con la conseguente attribuzione della titolarità dei relativi redditi prodotti in capo al Disponente.

Al di là delle questioni legate all’interposizione e a quello che ben si potrebbe definire come il pregresso di tutta la vicenda (non significativo ai fini che qui ci occupano), ciò che risulta essere veramente di impatto sono due semplici, quanto incisive, precisazioni contenute nella Risposta in questione. Dirompenti, potremmo azzardarci a dire, soprattutto alla luce di quello che è stato il trend fino ad oggi.

Ebbene, l’AdE, nel contesto richiamato, sottolinea come:

(I) in linea di principio, “l’attribuzione di beni e/o diritti ai Beneficiari di Trust da parte del Trustee potrebbe determinare l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni al verificarsi dei presupposti previsti dalle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990”.

Con riferimento a tale prima determinazione, la domanda che sorge spontanea tra gli addetti ai lavori è: che sia la volta buona?

In particolare, quella che potrebbe essere definita come una vera e propria comunità di esperti del Trust, auspica che si inizi a prendere in seria considerazione l’insegnamento ormai impartito da tempo dalla Corte di Cassazione (si veda, tra le svariate decine di provvedimenti, Cass. n. 5766/2020).

Stiamo parlando, in altre parole, dell’indirizzo interpretativo in forza del quale, in tema di Trust, l’imposta di donazione e successione può sì essere dovuta, ma non al momento di istituzione dello Strumento e solo ricorrendo determinate condizioni.

Secondo l’approccio epistemologico in commento, invero, affinché la pretesa erariale sul vincolo di destinazione sia legittima sono irrilevanti sia il momento istitutivo che quello in cui si pone in essere la dotazione patrimoniale (apporto in Trust dei beni e/o diritti), trattandosi di circostanze fiscalmente neutre. Tale giurisprudenza conclude, come ormai noto, nel senso che l’imposta è dovuta solo a seguito del trasferimento del bene al Beneficiario;

(II) “poiché nella fattispecie in esame il Disponente coincide con il Beneficiario, l’assenza di un trasferimento intersoggettivo preclude l’applicazione dell’imposta di donazione per carenza del presupposto oggettivo […], mancando un trasferimento di ricchezza”.

Appunto, rispetto all’orami famoso, e sopra richiamato, “non si può essere parenti di se stessi” la differenza c’è ed è sensibile.

E il discorso esplicato assume ancora più valore, se solo si considera come sia la stessa AdE a richiamare la giurisprudenza di legittimità, Corte di Cassazione n. 10256/2020 nello specifico, proprio quell’orientamento mai applicato fino ad oggi, sorto in seno alla giurisprudenza.

Certo, la storia è ancora tutta da scrivere. Occorrerà osservare attentamente i prossimi interventi in tema per vedere se, e come, la strada intrapresa verrà confermata. Non resta che attendere fiduciosi. Sicuramente, dopo tanto tempo, probabilmente troppo, finalmente si inizia (almeno, si spera) ad intravedere la luce in fondo al tunnel.

Un Trust che aiuti i figli a trovare la propria strada

Si rivolgeva a noi il Sig. Celestino, rappresentandoci la seguente situazione: “Sono un imprenditore ormai prossimo alla pensione. Ho una partecipazione in una società da me costituita circa 50 anni fa, Alfa Produzioni S.r.l., persona giuridica di cui sono anche amministratore unico. Sono vedovo ed ho due figli: Luca e Pietro. Nella mia vita, grazie alle mie doti, ho accumulato qualche risparmio ed ho avuto modo di acquistare due immobili di proprietà. Vorrei proteggere il patrimonio costruito con tanta fatica, in maniera tale da preservarlo e fare in modo che Pietro partecipi alla gestione delle dinamiche societarie di Alfa Produzioni e porti avanti alcune iniziative imprenditoriali, mentre Luca, che non ha ancora trovato la propria vocazione ed oggi pensa solo ai propri sogni da violinista, possa condurre una vita tranquilla e, se riuscirà a maturare in un certo modo, permettergli di subentrare nelle dinamiche gestorie di Alfa Produzioni o di diventare, a propria volta, imprenditore”.

Previa una puntuale mappatura di quelli che erano gli assets e le questioni giuridiche e fiscali sottostanti, abbiamo consigliato al Sig. Celestino di istituire un Trust volto ad addivenire ad una pianificazione patrimoniale, anche nell’ottica successoria, efficiente.
Nel caso specifico, i due immobili sono stati apportati in Trust in nuda proprietà. Celestino si è riservato l’usufrutto su una casa, mentre il medesimo diritto è stato attribuito a favore di Luca con riferimento al secondo immobile, in maniera tale da garantire allo stesso il soddisfacimento della propria esigenza abitativa. Anche la partecipazione in Alfa Produzioni S.r.l., che equivaleva al 60% dell’intero capitale sociale, è entrata a far parte dei Beni in Trust.
All’interno dell’atto istitutivo il Disponente, Sig. Celestino, ha previsto che il Trustee dovesse monitorare quelle che erano le esigenze dei Beneficiari, ovverosia i propri figli. Quanto detto, in maniera tale da garantire alla propria prole di condurre una vita dignitosa, senza tuttavia permettere che si verificasse una disgregazione del patrimonio costruito con tanti sacrifici.
In particolare, al Trustee, considerato il ruolo da mentore in azienda che il padre aveva nei confronti di Pietro, era stato affidato il compito di comprendere quando il figlio avesse maturato una esperienza tale da garantire allo stesso, e ad Alfa Produzioni S.r.l., di poter assumere in maniera efficace – in caso di dimissioni o decesso di Celestino – il ruolo di Amministratore Unico. In altre parole, giunto il momento opportuno, Pietro sarebbe subentrato al posto del padre.
Per quanto riguarda gli utili prodotti dalla società, veniva previsto che gli stessi sarebbero stati utilizzati dal Trustee, da un lato per assicurare a Pietro, in futuro, di avere i mezzi necessari per onorare la memoria del padre, ponendo in essere alcune iniziative di stampo imprenditoriale, dall’altro per fornire a Luca le basi per continuare a perseguire i propri sogni o, nel caso in cui lo stesso avesse cambiato idea, aiutarlo a raggiungere nuovi obiettivi meritevoli.

Ebbene, quello appena descritto ha costituito un esempio di operazione pianificatoria ottimale. Pietro, infatti, a distanza di 2 anni è stato nominato amministratore unico di Alfa Produzioni S.r.l. e, grazie ad alcune erogazioni effettuate dal Trustee a proprio favore, ha potuto costituire con un socio una società che opera in stretta sinergia con Alfa Produzioni, duplicandone il fatturato.
Luca, invece, dopo una breve ma significativa esperienza nell’orchestra sinfonica di una nota città estera, ha deciso di rientrare in Italia e – per mezzo anche dei fondi forniti dal Trustee, il quale ha ritenuto il business plan presentato meritevole di attenzione – ha potuto dare vita alla propria StartUp innovativa che si occupa di sviluppare alcune idee che si avvalgono della tecnologia Blockchain.
Inoltre, l’apporto delle partecipazioni di Alfa Produzioni, poiché ne ricorrevano le condizioni previste dalla Legge, è andato completamente esente da imposte di donazione e successione. Quanto detto in virtù del fatto che alcune agevolazioni previste dal Legislatore operano anche laddove venga in rilievo un Trust.