Si rivolgeva a noi il Sig. Andrea che ci esponeva il seguente caso: “Sono uno stimato medico chirurgo, ho un figlio di nome Leonardo e convivo da molti anni con Ilaria. Sono proprietario, grazie all’eredità lasciata da mio nonno, di due dimore storiche considerate beni culturali ex D.lgs. n. 42/2004. Vorrei cercare di proteggere questi beni dalle vicissitudini legate alla mia professione e fare in modo che le proprietà vengano amministrate nell’interesse di mio figlio e della mia attuale compagna, soprattutto qualora io dovessi venire meno”.
La situazione sottoposta alla nostra attenzione ben poteva essere gestita per mezzo dell’istituzione di un Trust volto alla protezione e pianificazione del patrimonio, anche in un’ottica successoria.
Abbiamo consigliato al Sig. Andrea di prendere in considerazione l’ipotesi di istituire un Trust e di prevedere quali Beneficiari dello stesso la convivente (altrimenti non tutelata dall’ordinamento italiano) ed il figlio. Data la particolare delicatezza degli interessi coinvolti, dovendo proteggere anche la posizione di un minore, è stato suggerito di nominare quale Guardiano del Trust una zia di Leonardo, Arianna, persona particolarmente vicina alla famiglia. Poiché la stessa risultava essere a conoscenza di ogni esigenza e peculiarità dei Beneficiari, ci è sembrato opportuno fare in modo di riservarle anche importanti poteri di informativa e prevedere che alcune decisioni strategiche, in punto di gestione, passassero dal suo preventivo assenso. Il Trustee, invece, non poteva che essere una Trust Company (società che si occupa, in maniera professionale, della gestione di Trust) con una consolidata storia alle spalle e con una reputazione piuttosto marcata. La persona giuridica concretamente individuata risultava essere idonea a gestire con lungimiranza, anche sulla base delle indicazioni contenute nell’atto istitutivo, i beni facenti parte del Fondo in Trust.
Nella fattispecie concreta, ben potendo apportare in Trust qualsiasi tipologia di bene e diritto, il Disponente ha deciso di trasferire la piena proprietà di un immobile, nonché la nuda proprietà del secondo bene, riservandosi, in questo caso, il diritto reale di abitazione. Tale accorgimento, che comunque era volto a far fronte alle necessità del cliente, ha permesso anche di scongiurare che i beni, destinati al soddisfacimento delle esigenze future di Leonardo ed Ilaria, potessero essere sottratti da eventuali creditori. Il rischio era soprattutto quello di lasciare senza sostanze economiche i propri cari nel caso in cui Andrea, malauguratamente, fosse incorso in un errore professionale. Inoltre, appare appena il caso di osservare come il diritto di abitazione, a differenza di quello di usufrutto, non sia pignorabile.
Dal punto di vista operativo, configurandosi gli apporti in Trust di cui si discute come atti a titolo gratuito, non è sorto alcun diritto di prelazione a favore dell’Ente Pubblico sui beni culturali (immobili) trasferiti dal Disponente al Trustee.
L’operazione pianificatoria si è dimostrata particolarmente interessante anche dal punto di vista impositivo. Infatti, in caso di donazione, altra liberalità o atto gratuito tra vivi (concetto nel quale ricade anche lo spostamento di beni che avviene nell’ambito dello Strumento Trust), aventi ad oggetto beni culturali vincolati, il Legislatore ha previsto l’applicazione della sola imposta di registro, da versarsi in misura fissa (€ 200,00), con esclusione dell’ulteriore imposta di donazione e successione. Inoltre, se colui che è tenuto al versamento dell’IMU è soggetto IRES (caso, ad esempio, in cui in un Trust opaco sia apportata la piena proprietà del bene immobile), l’aliquota prevista può essere ridotta da parte dei singoli Comuni.